Modulistiche Frequenti
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Normativa e tutela
Clicca sulle una delle due schede qui sotto per mostrare le informazioni relative ai diritti del consumatore e alle agevolazioni imposte. In base a quale selezioni, sotto appaiono domande diverse.
DIRITTI DEL CONSUMATORE
Assicurazioni clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 85/2024/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it
Numero verde e indirizzo di posta elettronica del CIG:
800 929 286
Qualità di servizio, morosità e indennizzi
Come previsto dal TIQV (“Testo Integrato della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale” – approvato con delibera 413/2016) riportiamo in questa sezione:
- I livelli standard di qualità commerciale che ogni operatore è tenuto a rispettare, previsti dallo stesso testo integrato;
- Gli indennizzi automatici previsti in favore del cliente in caso di mancato rispetto degli standard di qualità;
Inoltre, riportiamo le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas).
Tali indicazioni sono contenute anche nelle condizioni generali di fornitura Luce e Gas e fanno parte dei plichi contrattuali.
Tempistiche e modalità di costituzione in mora
In caso di mancato pagamento entro la scadenza di una o più bollette il cliente riceverà, se è stato comunicato un numero di cellulare o numero fisso, un SMS o una mail di avviso scadenza.
Se la morosità persiste verrà inviato, mediante raccomandata a/r o PEC, un avviso nel quale sarà richiesto il saldo di quanto dovuto entro 15 giorni dalla data di spedizione della comunicazione.
Si può trasmettere la prova dell’avvenuto pagamento attraverso:
- Fax al numero: 045.511.2825
- Numero Whatsapp: 320 292 1376 (solo formato pdf/immagini; no audio, testo, vocale)
- Indirizzo mail: pagamenti@novagrinenergia.it
Se non sarà inviata la comunicazione con la prova di avvenuto pagamento entro il suddetto termine, trascorsi ulteriori tre giorni, comunicheremo al Distributore competente:
- la richiesta di sospensione della fornitura di gas naturale, trascorsi 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora;
- per i punti in Bassa Tensione, la richiesta di riduzione al 15% della potenza disponibile della fornitura di energia elettrica, se tecnicamente possibile, oppure, la richiesta di sospensione della fornitura, trascorsi 25 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora. In caso di riduzione di potenza, decorsi ulteriori 15 giorni dalla riduzione stessa e in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, verrà eseguita la sospensione della fornitura. Per i punti in Media o Alta Tensione la richiesta di sospensione avviene trascorsi 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora.
In qualunque momento, la comunicazione della prova di avvenuto pagamento consentirà di fermare le procedure di sospensione/distacco della fornitura e di determinare il ritorno al normale utilizzo delle utenze.
Indennizzi per il Cliente
L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura elettrica (per la riduzione della potenza qualora possibile) o per la Chiusura del punto di riconsegna gas per sospensione della fornitura causa morosità.
Accertamenti della sicurezza post contatore
La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale.
Il regolamento adottato dall’Autorità, pubblicato sul sito internet www.arera.it pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Distributore entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura; trascorso tale termine detta documentazione non sarà più accettata dal Distributore con conseguente annullamento della pratica e, di conseguenza, dovrà presentare una nuova richiesta.
Come previsto dalla suddetta delibera, le forniamo gli Allegati informativi per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (allegato F40). Tali allegati le consentiranno di poter conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento o di modifica dell’impianto da lei richiesto.
Inoltre, le forniamo le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG) recentemente aggiornate. Il documento tecnico d’indirizzo e consultazione, può essere esaminato per una corretta attuazione della deliberazione 40/2014.
Tutte le precedenti indicazioni inerenti la precedente deliberazione n. 40 del 2004, restano validi solo per le richieste fino a giugno 2014.
Scarica l’allegato F40 per nuovo allacciamento
Prescrizione breve
La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale.
Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), in presenza di una fattura contenente consumi risalenti a più di due anni, il cliente può non pagarne i relativi importi.
Tale disciplina si applica:
- ai clienti del settore elettrico serviti in bassa tensione (BT)
- ai clienti gas con consumi inferiori ai 200.000 Smc/anno
Per poter eccepire la prescrizione, il cliente dovrà comunicare tempestivamente la sua volontà a non pagare tali importi inviando il modulo compilato presente in questa pagina tramite:
fax al numero 045 2456325;
indirizzo mail: info@novagrinlucegas.it
Procedura di ripristino
A partire da giugno 20121 Tua Srl ha aderito volontariamente alla procedura di ripristino di cui alla delibera 228/17/R/COM (e successive modifiche e integrazioni).
Delibera 6 aprile 2017 228/17/R/COM
Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria – TIRV (Allegato A)
Reclami
I reclami e le problematiche evidenziate dai nostri clienti hanno per noi rilevanza e ci aiutano a migliorare continuamente il servizio offerto.
Testo Integrato di Fatturazione (TIF)
A seguito della delibera 463/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Testo Integrato di Fatturazione (TIF) che disciplina le modalità e tempistiche di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.
Sono di seguito riportate, per tipologia di fornitura, le deroghe alle disposizioni del TIF, previste ai sensi dell’articolo 3.2 del suddetto testo.
Energia Elettrica
- Basse Tensioni Altri Usi – La fatturazione delle bollette è mensile a prescindere dalla potenza contrattualizzata del cliente;
- Domestici Basse Tensioni Altri Usi – La fatturazione, in assenza del dato effettivo di misura, è effettuata sulla stima del Distributore in relazione ai consumi del punto di fornitura, ed in mancanza di essa verrà utilizzata l’autolettura inviataci dal cliente;
- Domestici Basse Tensioni Altri Usi – La fatturazione dei consumi mensili, qualora il dato effettivo del Distributore e l’autolettura siano precedenti all’ultimo giorno del mese solare di fornitura, è basata su una stima dei consumi giornalieri del periodo per cui non si dispone del sopracitato dato del Distributore e/o dell’autolettura del cliente finale.
Gas Naturale
- Partite Iva – La fatturazione delle bollette è mensile a prescindere dalla fascia di consumo del cliente;
- Partite Iva – La fatturazione, in assenza del dato effettivo di misura, è effettuata sulla stima del Distributore in relazione ai consumi del punto di fornitura, ed in mancanza di essa verrà utilizzata l’autolettura inviataci dal cliente;
- Partite Iva – La fatturazione dei consumi mensili, qualora il dato effettivo del Distributore e l’autolettura siano precedenti all’ultimo giorno del mese solare di fornitura, è basata su una stima dei consumi giornalieri del periodo per cui non si dispone del sopracitato dato del Distributore e/o dell’autolettura del cliente finale.
Composizione del mix energetico
Il Mix energetico è l’insieme delle fonti primarie che si utilizzano per produrre l’energia elettrica.
Per fonte primaria si intende una fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224, la composizione del mix energetico nazionale dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano ed il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Tua S.r.l. relativi all’anno 2023 di seguito riportati:
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it alla sezione documenti, disponibile al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fuel-mix/documenti
AGEVOLAZIONI IMPOSTE
Avviso popolazioni terremotate
A seguito degli eventi sismici verificatisi nelle date del 24 Agosto 2016, 26 Ottobre 2016, del 18 Gennaio 2017 e del 21 agosto 2017, Tua Srl ha recepito la normativa primaria e i provvedimenti disposti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recanti misure a sostegno delle utenze interessate, relativamente alla possibilità di beneficiare, con riferimento alle bollette di energia elettrica e gas naturale e secondo i termini e le modalità di seguito specificati, delle seguenti misure:
- sospensione dei termini di pagamento (delibera 810/16);
- agevolazioni di natura tariffaria, consistenti, ai sensi della delibera 252/17, in:
- non applicazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete e degli oneri generali;
- azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture;
- per le utenze site in una “zona rossa”, in aggiunta a quanto sopra, qualsiasi componente espressa in centesimi di euro/punto/anno viene ulteriormente fissata a zero;
- rateizzazione automatica e senza interessi degli importi delle bollette i cui termini sono stati sospesi.
Agevolazioni: beneficiari, termini e modalità di accesso
Sisma centro italia
Le agevolazioni, anche di natura tariffaria, sono prorogate al 31 dicembre 2021:
- per le utenze localizzate nella cd. “zona rossa” (istituita mediante apposita ordinanza sindacale in relazione ai comuni del cratere del sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis D.L. 189/16), in via automatica;
- per i clienti titolari di utenze diverse da quelle di cui sopra che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti, l’inagibilità dell’unità immobiliare o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato, previa presentazione di apposita istanza a Tua Srl. Nello specifico, ai fini del riconoscimento della proroga, tali clienti dovranno inviare all’indirizzo mail servizioclienti@ariaenergia.com oppure via fax al numero 045 2456325
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del dPR 445/00) che attesti l’avvenuta trasmissione agli uffici AdE e INPS della comunicazione di inagibilità;
- autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
- elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
Ricevuta l’istanza, Tua Srl procederà al riconoscimento delle agevolazioni previa verifica con il distributore che il punto fosse attivo alla data degli eventi sismici.
Decadenza delle agevolazioni: qualora l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga devono darne comunicazione entro 30 giorni a Tua Srl che provvederà a sospendere l’agevolazione tariffaria entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
È inoltre garantita, previa apposita istanza del cliente, la “portabilità” dell’agevolazione, qualora confermata dal distributore locale, che sarà quindi fruibile dai soggetti che, avendo la propria abitazione o i locali della propria attività commerciale inagibili, sono costretti a trasferirsi in un altro immobile, anche se sito in un comune diverso da quelli ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/16.
Ripresa della fatturazione
Entro il 31 dicembre 2021, Tua Srl procederà ad emettere una fattura unica di conguaglio recante un nuovo piano di rateizzazione, che:
- terrà conto dell’eventuale estensione delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2021. In tal senso, gli eventuali piani di rateizzazione già emessi e ancora in corso, sono da intendersi sospesi;
- terrà conto anche degli importi eventualmente già pagati dal cliente alla data del 15 agosto 2020;
- rateizzerà in 120 mesi gli importi dovuti dal cliente senza applicazione di interessi e in coerenza con la periodicità di fatturazione applicata al cliente. In tal senso, gli eventuali piani di rateizzazione già emessi e ancora in corso, sono da intendersi sospesi. Qualora l’importo delle rate risultasse inferiore a 20€, il periodo di rateizzazione verrà ridotto fino al raggiungimento di tale importo. Il Cliente ha comunque la possibilità di procedere al pagamento senza rateizzazione.
Qualora il cliente intendesse non avvalersi della sospensione dei pagamenti è tenuto a notificarlo a Tua Srl per iscritto o in un altro modo documentabile, con inoltro ai recapiti sopra specificati.
Sisma Ischia
Le agevolazioni, anche di natura tariffaria, sono prorogate al 31 dicembre 2021 per i clienti titolari di utenze diverse da quelle di cui sopra che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti, l’inagibilità dell’unità immobiliare o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato, previa presentazione di apposita istanza a Tua Srl.
Nello specifico, ai fini del riconoscimento della proroga, tali clienti dovranno inviare, all’indirizzo mail servizioclienti@ariaenergia.com oppure via fax al numero 045 245 6325:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del dPR 445/00) che attesti l’avvenuta trasmissione agli uffici AdE e INPS della comunicazione di inagibilità;
- autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
- elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
Saranno considerate valide anche eventuali istanze pervenute successivamente al 30 giugno 2021 e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Ricevuta l’istanza, Tua Srl procederà al riconoscimento delle agevolazioni previa verifica con il distributore che il punto fosse attivo alla data degli eventi sismici.
Decadenza delle agevolazioni: qualora l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga devono darne comunicazione entro 30 giorni a Tua Srl, che provvederà a sospendere l’agevolazione tariffaria entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
Ripresa della fatturazione
Entro il 31 dicembre 2021, Tua Srl procederà ad emettere una fattura unica di conguaglio recante un nuovo piano di rateizzazione, che:
- terrà conto dell’eventuale estensione delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2021. In tal senso, gli eventuali piani di rateizzazione già emessi e ancora in corso, sono da intendersi sospesi;
- terrà conto anche degli importi eventualmente già pagati dal cliente alla data del 15 agosto 2020;
- rateizzerà in 36 mesi gli importi dovuti dal cliente senza applicazione di interessi e in coerenza con la periodicità di fatturazione applicata al cliente. Qualora l’importo delle rate risultasse inferiore a 20€, il periodo di rateizzazione verrà ridotto fino al raggiungimento di tale importo. Il Cliente ha comunque la possibilità di procedere al pagamento senza rateizzazione.
Qualora il cliente intendesse non avvalersi della sospensione dei pagamenti è tenuto a notificarlo a Tua Srl per iscritto o in un altro modo documentabile, con inoltro ai recapiti sopra specificati.
Normativa di riferimento
Delibera ARERA 111/2021/R/com
Legge Milleproroghe
Delibera ARERA 429/2020/R/com
Avviso ARERA – sisma Centro Italia
Avviso ARERA – sisma Ischia
Delibera ARERA 252/2017/R/com e s.m.i.
Delibera ARERA 587/2018/R/com e s.m.i.
Allegati 1, 2 e 2bis DL 189/16
Delibera 810/2016/R/com e s.m.i.
Ulteriori informazioni
Comunicazione per l’invio delle bollette
Relativamente al punto di fornitura originario, i clienti possono comunicare a Tua Srl un eventuale indirizzo diverso per la spedizione delle fatture e per la ricezione di eventuali ulteriori comunicazioni destinate alle popolazioni colpite dai sismi. Il nuovo indirizzo potrà essere comunicato chiamando il 800 763 233 (indicando i riferimenti della fornitura (POD/PDR e Codice Cliente).
Bonus elettrico e bonus gas
Fino al termine entro cui opera la sospensione della fatturazione, per i clienti percettori di bonus elettrico e bonus gas nei comuni rientranti nel cratere del sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/16, è congelata la scadenza del termine per il rinnovo del bonus.
Canone RAI
Per le utenze ricomprese nel cratere del sisma nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come definite nel D.L. 29 maggio 2018, n. 55, e per le utenze interessate dagli eventi sismici nei territori dell’Isola di Ischia (Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno) ai sensi del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, il pagamento del canone RAI è automaticamente sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, per i contribuenti interessati dall’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito i territori in provincia di Catania (Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea), ai sensi del Decreto 25 gennaio 2019, è sospeso il pagamento delle rate del canone RAI – incluse quelle eventualmente già fatturate – scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019 (non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato).
Bonus Social
Il BONUS SOCIALE consiste in una riduzione applicabile al costo delle bollette di energia elettrica e gas per le famiglie numerose o in condizione di disagio economico, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la collaborazione dei Comuni.
Dal 01/01/2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Non è quindi più necessario presentare la domanda di ammissione o rinnovo dell’agevolazione al comune di residenza. Sarà sufficiente che ogni anno venga presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile ad ottenere il bonus.
Non sarà per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Per accedere alle agevolazioni per disagio fisico si dovrà continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati compilando l’apposita modulistica disponibile presso i Comuni oppure online sul sito Internet dell’ARERA, del SITO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, o su quello dell’ANCI.
Per maggiori informazioni è disponibile il sito ARERA oppure dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 lo “Sportello per il Consumatore” dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in collaborazione con Acquirente Unico, telefonando al numero verde 800 166 654
Canone Rai
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto l’addebito diretto del canone TV nella bolletta della Luce. Il canone deve essere pagato da tutti i clienti intestatari di un contratto di energia nell’abitazione di residenza del nucleo familiare.
L’importo totale, confermato anche per l’anno 2021, è pari a 90 € e viene suddiviso in 10 rate mensili, di importo pari a 9 € ciascuna.
Pagare il Canone TV
Essendo la fatturazione mensile, l’importo del Canone sarà addebitato per un importo pari a 9,00 € a bolletta, ad eccezione della prima bolletta utile, dove, come stabilito dal Decreto 13 maggio 2016, n.94, le rate addebitate potrebbero essere 3, poiché relative, oltre ai due mesi di competenza della bolletta, anche al mese di emissione, per un totale quindi di 27 €.
In ogni caso, il totale pagato nel corso dell’anno sarà pari a 90 € e sarà rintracciabile in bolletta sotto la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
Ulteriori informazioni
Ti ricordiamo che Tua Srl come tutti gli altri operatori energetici, non ha alcun potere decisionale sull’addebito del canone e sulle modalità di riscossione, che sono stabilite dalla legge.
Per qualsiasi dubbio o richiesta relativi al canone e ad eventuali esenzioni, ti invitiamo a contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate, l’unico ente titolato ad agire, per richiedere un controllo dei tuoi dati ed un eventuale rimborso consultando il sito: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/
oppure ad approfondire le tematiche di tuo interesse presso l’apposito sito della RAI Radiotelevisione Italiana: www.canone.rai.it
Imposte Fiscali
Alle tariffe di vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono applicate le imposte fiscali, che incidono sul prezzo dell’energia e del gas ai clienti finali. Tali imposte non dipendono dall’attività di Tua S.r.l.
Di seguito, ai sensi dell’Allegato A alla delibera ARG/com 104/10, riportiamo informazioni circa le imposte fiscali applicate nelle bollette:
1. Accise
Per l’energia elettrica fornita ai clienti, gli operatori di vendita applicano l’imposta erariale di consumo (l’imposta provinciale e comunale sono state soppresse dal 2012). Sono previste agevolazioni per bassi consumi e potenze fino a 3 KW sulle abitazioni di residenza ed aliquote a scaglioni di consumo per i clienti non domestici.
Per il gas naturale è prevista un’imposta erariale con aliquote differenziate per scaglioni di consumo e per appartenenza o meno ai territori ex Cassa del Mezzogiorno più un’aliquota regionale (per le regioni a statuito ordinario esclusa Lombardia) determinata autonomamente da ogni singola regione.
Le accise e le addizionali fatturate non variano tra i fornitori presenti sul mercato, essendo disciplinate dal Testo Unico sulle Accise (d.lgs 26/10/95 n.504 e successive modificazioni) e dalle singole regioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti istituzionali delle regioni o per le aliquote nazionali il sito dell’Agenzia delle Dogane a questo indirizzo.
2. Iva
La fornitura di energia elettrica e di gas viene tassata a tutti i consumatori in base alla tipologia di fornitura del cliente finale (domestico o industriale) e in base alla tipologia di utilizzo (civile o industriale) e a seconda del luogo geografico dell’utenza del cliente finale.
L’IVA, stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche e integrazioni) si applica al valore totale del servizio (energia elettrica o gas) comprese le accise e l’aliquota IVA viene differenziata in base al tipo di fornitura: usi domestici e altri usi.
La legge prevede delle agevolazioni e delle esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.
L’aliquota dell’IVA sull’energia elettrica è ridotta per alcune aziende incluse nel D.P.R. 633/72, elencate in modo dettagliato nella Tabella A Parte III n. 103.
Hanno diritto all’IVA agevolata al 10% le seguenti attività:
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- Imprese agricole;
- Utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
- Utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).
Per il gas impiegato in usi civili si applica l’aliquota ridotta al 10% solamente ai primi 480 metri cubi all’anno.
Per usi civili si intendono le tipologie di utilizzo diverse da quelle industriali, le utenze domestiche sono considerate come usi civili.
Dal D.P.R n.633/72 citato precedentemente, nella tabella A, parte III viene disposta un’aliquota IVA sul gas metano ridotta del 10% anche alle forniture per usi industriali.
L’IVA sul gas metano è ridotta al 10% nei seguenti casi:
- imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;
- aziende agricole;
imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica; - imprese che usano gas in centrali di cogenerazione (produzione combinata di elettricità e calore).
Hanno diritto all’esenzione dall’IVA sull’energia elettrica e sul gas:
- esportatori abituali;
- sedi e rappresentanti
- diplomatici e consolari;
- organizzazioni internazionali riconosciute;
- forze armate di qualsiasi Stato della NATO;
- gli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.